Bonus sanificazione

Bonus sanificazione: il credito d’imposta sale al 60%

Tra le regole contenute nella guida INAIL alle misure di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro contro il coronavirus vi rientra l’obbligo di sanificazione periodica e pulizia giornaliera della sede di lavoro.

L’obbligo di sanificazione periodica di uffici, negozi e fabbriche accompagnerà quindi i datori di lavoro nei prossimi mesi…un’attività che comporterà dei costi per le aziende.

Il decreto Rilancio cambia le regole per il bonus sanificazione che sale al 60%, con un limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Beneficiari del bonus sanificazione saranno i soggetti esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Alle spese di sanificazione vera e propria si affiancano quelle relative all’acquisto di mascherine ed altri DPI, così come prodotti detergenti e disinfettanti, termometri e strumenti per garantire il distanziamento sociale.

Sparisce il decreto attuativo….Bisognerà attendere soltanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni, per l’avvio del credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione.

A cura di: Dott.ssa Alessandra Gervasi