Le regole sul campionamento dei rifiuti del Dm 5 febbraio 1998, per la Cassazione, sono prive di portata generale. La scelta sul metodo da utilizzare rappresenta quindi una questione di fatto, che va motivata in maniera idonea.
La Suprema Corte (sentenza 1987/2015) ha così confermato la legittimità del campionamento da parte della P.a. di un cumulo di rifiuti da costruzione e demolizione, effettuato applicando il metodo Irsa Cnr che prevede la setacciatura del materiale), che aveva rivelato una alta concentrazione di sostanze inquinanti.
Il Dm 5 febbraio 1998 sulle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, che impone il rispetto delle norme Uni 10802 (in sostituzione del metodo Irsa Cnr) per il campionamento, ha lo specifico scopo di disciplinare le analisi fatte dal produttore in relazione alle sole tipologie di rifiuti dallo stesso decreto individuate, e prendendo a riferimento rifiuti omogenei (liquidi, granulari, pastosi o fangosi) non è applicabile al caso sotto esame.
Il metodo Irsa scelto è invece legittimo, secondo la Corte, perché in presenza di macerie, mattoni e terreni assai eterogenei, la setacciatura costituisce “un passaggio necessario del campionamento”.
Fonte: ReteAmbiente