A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 4/2008, non sembrerebbe più possibile assimilare le acque meteoriche di dilavamento ai reflui industriali, anche quando vengono a contatto con sostanze inquinanti connesse all’attività esercitata nello stabilimento.
Dalla definizione di “acque reflue industriali” contenuta nell’articolo 74 del Dlgs 152/2006, sottolinea la Corte di Cassazione (sentenza 5 febbraio 2014, n. 2867), nel 2008 è stato cancellato l’inciso che, con riferimento alle acque di dilavamento, precisava che s’intendono “per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”.
In base a quanto previsto dall’articolo 113 del Dlgs 152/2006, la disciplina delle acque di dilavamento è demandata alle Regioni e, nel caso di violazioni, si applica la sanzione amministrativa “tassativa” prevista dall’articolo 133, comma 9. La sanzione penale fissata dall’articolo 137, comma 9 dello stesso Dlgs, si applica solo quando le Regioni abbiano disciplinato i casi soggetti a particolari condizioni di rischio di dilavamento.
Fonte: ReteAmbiente