Cassazione: niente sconti per i rifiuti “interrati”

Il materiale terroso di origine antropica misto a rifiuti di vario genere non è mai qualificabile come “suolo” o “materiale allo stato naturale escavato” ai sensi dell’articolo 185 del Dlgs 152/2006 (esclusioni dal campo di applicazione). Con questa motivazione la Corte di Cassazione (sentenza 18265/2013) ha rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo di un cantiere eseguito dalla Polizia giudiziaria, che ha ipotizzato, con riferimento alla riscontrata eliminazione mediante spianamento di una duna di origine antropica composta da materiali da riporto e rifiuti di vario genere (tra cui inerti ed elettrodomestici), il configurarsi del reato di gestione illecita di rifiuti.
A niente è valso il richiamo del soggetto ricorrente alla legge 28/2012, in base alla quale i riferimenti al “suolo” contenuti nell’articolo 185 del Dlgs 152/2006 (esclusioni dal campo di applicazione) devono essere interpretati come riferiti anche alle matrici materiali di riporto. Trattasi infatti di “elementi che non hanno alcuna attinenza” con quanto descritto nel provvedimento di sequestro.