Cassazione: opere stagionali da rimuovere a fine periodo

Il permesso di costruire è provvedimento “provvisorio” nel caso di opera stagionale, alla fine del periodo l’opera va rimossa, altrimenti scatta il reato urbanistico.
La Cassazione (sentenza 30 luglio 2013, n. 32966) conferma la condanna del ricorrente per il reato ex articolo 44, Dpr 380/2001 (opera in assenza o difformità del permesso di costruire) perché non aveva rimosso alla scadenza della stagione l’opera (stabilimento balneare) per la quale aveva ottenuto un autorizzazione legata alla stagionalità.
L’impresa sosteneva che l’opera stata realizzata con permesso di costruire ed il titolo di per sé escludeva il carattere temporaneo dell’intervento.
Secondo i Giudici di Cassazione il permesso di costruire è richiesto anche per opere stagionali, in quanto, a differenza di quelle precarie, comportano cambiamenti permanenti e definitivi sul territorio; ma se non le si rimuove a fine stagione scatta il reato urbanistico.