Certificazione energetica degli edifici

Il DPR 16 aprile 2013, n. 75, “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, è pubblicato sulla GU n. 149 del 27 giugno 2013 ed in vigore dal 12/07/2013.
Il regolamento definisce i requisiti professionali e i crediti di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 4, c. 1, lett. c) del D. L. vo sopramenzionato. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento “sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori”, i tecnici abilitati, ossia tecnici operanti sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono inoltre rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
Il presente atto definisce, all’art. 6, c. 1, “per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo [19 agosto 2005, n. 192], può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell’articolo 2, dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti”.
Infine, all’Allegato 1, sono dettati i contenuti minimi dei corsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, che hai sensi dell’art. 2, c. 5, del presente regolamento sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero dell’Ambiente; mentre a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.