L’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 242 del Dlgs 152/2006 sussiste per il solo fatto del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, senza necessità che si sia già verificato l’inquinamento.
La Cassazione (sentenza 9619/2014) ha così confermato la condanna ai sensi dell’articolo 257 del Dlgs 152/2006 (Bonifica di siti), nei confronti del soggetto responsabile che aveva omesso di effettuare la comunicazione in questione, comprensiva delle misure di prevenzione adottate nelle 24 ore successive all’evento, a seguito al mancato funzionamento di una barriera idraulica. Tale obbligo non è eliminato, rileva la Corte, dalla circostanza che la P.a. fosse già a conoscenza della presenza di sostanze inquinanti, a valle della barriera.
Confermata anche la condanna (articolo 137, Dlgs 152/2006) per la rimessione in falda delle acque reflue industriali provenienti dalla barriera idraulica, contenenti sostanze tossiche. I limiti delle tabelle allegate al Dlgs 152/2006, precisa la Cassazione, sussistono — non soltanto nell’ambito della bonifica — ma anche nelle ipotesi di operazioni preliminari di messa in sicurezza.
Fonte: ReteAmbiente