In seguito alla propagazione da coronavirus COVID-19, il Ministero della Salute, si è adoperato per la diffusione, tramite la Circolare del 3 febbraio 2020, dei comportamenti da tenersi in ambito lavorativo. In un primo momento non essendoci state particolari problematiche, il Ministero aveva dichiarato che le misure preventive messe in atto per malattie trasmesse per via respiratoria, sarebbero state sufficienti. In aggiunta sollecitava l’Azienda a contattare l’autorità sanitaria nel caso di episodi sospetti.
Con l’aumentare dei casi degli ultimi giorni, il Ministero ha pubblicato due importanti decreti:
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 – “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto Pres. Cons. Ministri 23 febbraio 2020 – “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In questa situazione, in cui ci sono poche certezze, in molti si stanno chiedendo se sia necessario aggiornare il DVR.
La distinzione primaria che è obbligatorio fare è tra rischio dovuto ad esposizione professionale o rischio sociale o di comunità, a cui tutti siamo esposti abitualmente (basti pensare ad una semplice influenza). Il COVID-19 rientra pertanto nella categoria di rischio sociale. I casi particolari in cui l’esposizione a COVID-19 può essere considerata esposizione professionale, sono gli ambiti sanitari o tutte quelle attività in cui non c’è l’uso deliberato di agenti biologici, ma il lavoratore può venire a contatto con essi. Nel caso specifico è necessario che il Datore di Lavoro, nell’applicazione dei suoi doveri derivanti dall’art. 2087 del codice civile, informi, si attivi con adeguate misure preventive e definisca le regole, attenendosi anche e soprattutto alle disposizioni del Ministero della Sanità, che i lavoratori devono seguire per limitare il contagio e contenere il rischio.
Quindi se non c’è uso deliberato di agenti biologici, oppure non si rientra tra le categorie in cui può essere un contatto con agenti biologici, il DVR non va aggiornato.
Una disposizione interessante, introdotte dal Decreto per le zone considerate a rischio, e poi estese dal DPCM del 25 febbraio 2020 anche a Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, è la possibilità di applicare automaticamente lo smartworking, per tutti i lavori di tipo subordinato, fino al 15 marzo 2020.