Criteri per punti vendita carburanti

In vigore dal 7 aprile 2015, il D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015 individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti. Il Decreto prevede i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza; le modalità di caratterizzazione delle aree, i criteri di applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell’area contaminata in funzione dell’effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe; i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica; i criteri, le modalita’ e i termini dello svolgimento dell’istruttoria. In particolare, l’art. 3 individua le misure di prevenzione e gli speciali interventi da porre in essere, in presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto, che consistono in misure di messa in sicurezza d’emergenza, necessarie per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminate. All’art. 4, si specifica che il superamento o il pericolo di superamento, anche per un solo parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) deve essere comunicato dal soggetto responsabile, dal proprietario o dal gestore del sito al Comune, Provincia e Regione territorialmente competente, con l’indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza adottate. Se gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), la comunicazione deve essere aggiornata entro 60 giorni con una relazione tecnica che descrive gli interventi effettuati ed è corredata da autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente; in caso contrario, oltre agli interventi di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza, devono essere effettuate alternativamente la bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli di CSC senza effettuare l’analisi di rischio o la messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di CSC individuati all’esito dell’analisi di rischio. In entrambi i casi deve essere presentato alle autorità competenti un unico progetto di messa in sicurezza o bonifica con la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite e l’individuazione degli eventuali interventi di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza adottati. Il progetto di messa in sicurezza o bonifica è approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dall’avvio del procedimento. Infine, negli Allegati 1 e 2 sono specificati rispettivamente i parametri da ricercare nelle aree interessate da attività di distribuzione di carburanti e i criteri semplificati per l’applicazione dell’analisi di rischio alla rete carburanti.

Fonte: TuttoAmbiente