Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr 16 aprile 2013 n. 74, attuativo del Dlgs 192/2005 e recante le nuove regole su esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
Uscito con diversi anni di ritardo rispetto alla tempistiche previste, il Dpr adegua la disciplina italiana alle norme europee. Tra le novità più significative, segnaliamo:
• la fissazione di valori massimi di temperatura: per il riscaldamento, 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e 20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici; per la climatizzazione estiva, 26°C (- 2°C di tolleranza) per tutti gli edifici;
• la fissazione di limiti orari e temporali di esercizio per gli impianti di riscaldamento, a seconda delle diverse zone climatiche di riferimento;
• la definizione dei requisiti richiesti ai responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva. Per gli impianti termici con potenza superiore a 350 kW, il responsabile deve possedere la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o di apposita attestazione;
• l’obbligo, nel corso degli interventi di controllo e manutenzione sugli impianti termici di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva sopra i 12 kW, di effettuare “un controllo di efficienza energetica” e di redigere un apposito rapporto;
• l’obbligo per le Autorità competenti di effettuare ispezioni per verificare l’osservanza delle norme sul contenimento dei consumi di energia degli impianti termici. Le ispezioni vanno effettuate su impianti di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW. Per gli impianti di climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 kW e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile sostituisce l’ispezione.
Ricordiamo che il nuovo regolamento si applica nelle Regioni e nelle Province autonome che, in mancanza di queste regole applicative attese fin dal 2005, non hanno provveduto autonomamente a recepire la Direttiva 2002/91/CE. In ogni caso, Regioni e Province autonome devono provvedere “affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile”.