Deposito temporaneo rifiuti: omogeneità è dettata da “Cer”

La disciplina ex articolo 183 del Dlgs 152/2006, sul raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo di produzione (cd. deposito temporaneo) è invocabile ove venga rispettata l’omogeneità delle categorie di residui ai sensi del Catalogo europeo dei Rifiuti.
La Suprema Corte ha con sentenza 19 marzo 2015, n. 11492 così stabilito: “le categorie, comprese quelle di cui alla lettera bb), non sono identificabili sic et simpliciter con la classificazione di cui all’articolo 184 del Dlgs 152/2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), ma ne costituiscono specificazione, precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice Cer), sì che anche l’omogeneità delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini”.
Nel caso di specie, l’enorme quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi era composto dalle materie più disparate (rocce, scorie, pancali, eccetera), ammassate alla rinfusa e senza alcuna distinzione. I Giudici non hanno ravvisato la presenza di categorie omogenee in termini di Cer, ed hanno confermato la condanna dell’imputato per il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.

Fonte: ReteAmbiente