Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Recepita in Italia il 7 Aprile 2014 la Direttiva 2012/27/UE che introduce misure innovative finalizzate a promuovere l’efficienza energetica nelle grandi imprese, nella PA e nelle PMI.
Le misure previste dalla Direttiva influiranno sui processi produttivi, i sistemi di produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia nella pubblica amministrazione centrale, nell’edilizia pubblica e privata, nelle grandi imprese, soprattutto quelle energivore, nelle PMI e nel settore domestico.
L’obiettivo di riduzione dei consumi di energia al 2020, già fissato dalla Strategia energetica nazionale, viene aggiornato secondo questa Direttiva con nuovi provvedimenti:

* Documento di strategia sul medio-lungo termine per la riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale;
* La riqualificazione energetica annua di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comporti un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep degli immobili della pubblica amministrazione centrale dello Stato e la promozione del green procurement per ogni bene e servizio delle PA.
* Divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica;
* Introduzione di campagne di diagnosi energetiche nel settore industriale, in particolare viene introdotto l’obbligo di diagnosi energetiche per grandi imprese o imprese energivore entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Tale obbligo non verrà applicato alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le diagnosi sono eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339. Possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi tali soggetti se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
* Introduzione di programmi di promozione per le PMI affinché adottino Sistemi di gestione dell’energia secondo la ISO 50001, la ISO 14001 o diagnosi energetiche. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione.
* Attenzione all’informazione e alla consapevolezza del cittadino/consumatore sulla propria domanda di energia e precisi obblighi in tal senso in capo alle aziende che vendono al dettaglio energia;
* Obbligo di una fatturazione trasparente, gratuita e basata su consumo effettivo;
* Promozione della cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento;
* Informazione della disponibilità di sistemi di qualificazione e certificazione degli operatori;
* Istituzione di un Fondo nazionale per l’efficienza energetica per la concessione di garanzie o l’erogazione di finanziamenti, al fine di favorire interventi di riqualificazione energetica della PA, l’efficienza energetica negli edifici residenziali e popolari, la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; l’efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; e la riduzione dei consumi di energia nell’industria e nei servizi.

Fonte: DNV