Gli importatori di Aee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono verificare che il fabbricante abbia applicato sull’Aee il proprio marchio o nome e l’indirizzo di contatto. La precisazione è contenuta in una rettifica alla direttiva 2011/65/Ue pubblicata il 14 febbraio 2014.
La rettifica in parola corregge l’articolo 9 della direttiva 2011/65/Ue (restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) precisando che insieme agli altri obblighi imposti all’importatore e precisati nel citato articolo 9, si aggiunge quello di un controllo che il fabbricante abbia messo sull’Aee o sull’imballaggio se non sa possibile l’applicazione diretta sull’apparecchiatura, tutti i suoi riferimenti identificativi.
Ricordiamo che lo schema di Dlgs di recepimento della direttiva 2011/65/Ue è attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari per il prescritto parere. Tra le novità di spicco della nuova disciplina c’è l’obbligo della marcatura CE a carico dei fabbricanti, una definizione più puntuale del campo di applicazione della disciplina che esclude i pannelli fotovoltaici ma include cavi e pezzi di ricambio e prevede obblighi differiti per i dispositivi medici.
Fonte: ReteAmbiente