Pur in assenza di prova attendibile circa la giacenza per oltre un anno dell’accumulo di rifiuti, la discarica abusiva si realizza quando l’area su cui insistono i rifiuti sia in concreto compromessa e oggetto di degrado.
Lo ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 32369/2014), che ha accolto il ricorso contro il sequestro preventivo di un terreno per il reato di discarica abusiva (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006), vista l’assoluta assenza di motivazione nell’ordinanza sul degrado subito dall’area stessa.
Il provvedimento è stato invece confermato nella parte in cui sottolinea la rilevanza dell’accumulo ripetuto di materiali e la non decisività del mancato rispetto del termine di deposito di un anno.
È invece palesemente infondato il motivo di ricorso contro l’ordinanza, laddove ipotizza violazioni delle regole in materia edilizia (articolo 44 del Dpr 380/2001 e articolo 181 del Dlgs 42/2004). La presentazione di una istanza di sanatoria, “per il solo fatto di essere presa in esame dall’ente territoriale”, non può infatti far venire meno i presupposti di un sequestro legittimamente disposto dal Gip.
Fonte: ReteAmbiente