Discarica abusiva: l’organizzazione non serve

La nozione di discarica valorizza la destinazione dell’area a luogo di smaltimento permanente di rifiuti, senza individuare come elemento essenziale la necessaria predisposizione di uomini e/o mezzi per la realizzazione della stessa.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 17289/2014), che in sede cautelare ha dichiarato inamissibile il ricorso contro il sequestro preventivo di un terreno dove erano stati abbandonati rifiuti speciali di natura eterogenea, che avevano fatto desumere al Giudice di merito la “pregressa e non occasionale attività di accumulo dei rifiuti stessi, il tendenziale degrado dell’area ma, soprattutto, la destinazione di quest’ultima a luogo di smaltimento permanente di rifiuti”.
Questi elementi sono infatti sufficienti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, a configurare il reato di discarica abusiva (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006).
Il sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 C.p.p., ricorda inoltre la Suprema Corte, ha il fine di impedire l’aggravamento del reato o la protrazione delle sue conseguenze, e questo giustifica l’estensione dello stesso anche a beni di proprietà di terzi.

Fonte: ReteAmbiente