Discarica: è abusiva quando l’autorizzazione scade

Se l’autorizzazione alla gestione è scaduta, la prosecuzione dell’attività comporta la commissione del reato di discarica abusiva, e non quello (meno grave) di smaltimento abusivo dei rifiuti.
Questo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 5 aprile 2013, n. 15782, secondo la quale affinchè sia configurabile il reato di discarica abusiva è sufficiente un accumulo ripetuto di rifiuti in un’area determinata, l’eterogeneità dei materiali accumulati, il fatto che l’abbandono dei rifiuti sia definitivo e il degrado dello stato dei luoghi.
La proroga “automatica” dell’autorizzazione di una discarica invocata dal ricorrente (prevista dalla Dlgs 36/2003, articolo 17 e il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dalla legge 296/2006), inoltre, non può essere invocata nel caso di specie poichè la Regione aveva ripetutamente comunicato la cessazione dell’efficacia dell’autorizzazione, senza che ciò fosse contestato dal gestore che quindi ha senz’altro posto in essere un’attività illecita.