Sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, recante numerose disposizioni che impattano sulla disciplina giuridica di vari aspetti della materia ambientale.
In particolare, il provvedimento si compone di un unico Titolo I (“Misure per la crescita economica”), che al Capo I contiene norme sui controlli riguardanti le imprese agricole, con l’introduzione del nuovo registro unico dei controlli e, per le violazioni di lieve entità delle norme in materia agroalimentare, del nuovo istituto della diffida (art. 1).
Di rilievo è il successivo Capo II, che comprende prescrizioni per l’efficacia dell’azione pubblica di tutela ambientale e per la semplificazione di procedimenti ambientali, nonché disposizioni volte all’adempimento degli obblighi comunitari.
In particolare, l’art. 9 è dedicato agli interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici ed universitari pubblici, mentre il successivo art. 10 reca misure straordinarie per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio nazionale (con il subentro, in particolare, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari), nonché per lo svolgimento di indagini sui terreni della Campania destinati all’agricoltura.
Il D.L. in esame si occupa poi, all’art. 11, della protezione di determinate specie animali, del controllo delle specie alloctone e della difesa del mare, così come della riduzione dell’inquinamento da sostanze ozono lesive (con specifico riferimento ai sistemi antincendio) e da onde elettromagnetiche, nonché dei parametri di verifica per gli impianti termici civili. A tale ultimo proposito si segnala la sostituzione dell’art. 285 del D.L.vo n. 152/2006 (“Caratteristiche tecniche”).
Sono inoltre fornite indicazioni volte a garantire la trasparenza degli organi di verifica ambientale e l’immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie (art. 12): si noti ad esempio la riduzione del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale.
Proseguendo nella disamina del D.L. si segnala l’art. 13, contenente:
– procedure semplificate di bonifica/messa in sicurezza: sono introdotti, nel D.L.vo n. 152/2006, gli artt. 242-bis (“Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza”) e 241-bis (“Aree Militari”);
– procedure semplificate per il recupero dei rifiuti (anche radioattivi): è aggiunto il comma 8-quater all’art. 216 e sostituito il comma 5-bis dell’art. 184 in materia di rifiuti militari;
– una modifica alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III, recante “Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura” (nello specifico è introdotta una nota al parametro n. 6, “solidi sospesi totali”).
L’art. 14 reca modifiche all’art. 191, comma 1 del D.L.vo n. 152/2006 in tema di ordinanze contingibili e urgenti, ed alla disciplina SISTRI, prevendo a tale ultimo proposito l’applicazione dell’interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb. Inoltre, all’art. 256-bis sulla combustione illecita di rifiuti è aggiunto il comma 6-bis specificamente dedicato al caso degli sfalci e potature. Si registrano infine, nel medesimo articolo, previsioni per lo smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania.
Gli artt. 15-17 sono invece volti a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea a fronte di diverse procedure di infrazione aperte da quest’ultima nei confronti dell’amministrazione nazionale.
L’art. 15, difatti, modifica infatti gli artt. 5, 6, 12, 17, 20, 24 e 32, nonché gli Allegati II e IV alla Parte II del D.L.vo n. 152/2006, per garantire il corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE in materia di VIA.
L’art. 16 modifica la L. n. 157/1992, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, così come il D.L.vo n. 32/2010, che istituisce l’infrastruttura “INSPIRE” per l’informazione territoriale nell’Unione Europea.
L’art 17 modifica invece il D.L.vo n. 190/2010 in materia di ambiente marino, l’art. 117 del D.L.vo n. 152/2006 (Piani di gestione e registro delle aree protette) e l’Allegato I alla Parte III del medesimo decreto (Aree protette – Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali).
Da notare infine, fra le “Disposizioni urgenti per le imprese” contenute nel Capo III, l’art. 26 recante interventi sulle tariffe incentivanti l’energia elettrica da impianti fotovoltaici, e l’art. 30 che introduce, nel D.L.vo n. 28/2011 dedicato all’energia da fonti rinnovabili, i nuovi artt. 7-bis, recante la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti a fonti rinnovabili, e 8-bis, in materia di regimi di autorizzazione per la produzione di biometano.
Il D.L. in esame è entrato in vigore in data 25 giugno 2014 e sarà ora presentato alle Camere per la conversione in legge.
Fonte: TuttoAmbiente