La validità del Durc, Documento unico di regolarità contributiva, non può essere limitata ad una sola gara di appalto. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con l’ordinanza 1456/2013 .
Secondo i giudici, non esistono norme primarie che prescrivono che debba essere rilasciato un Durc per ogni partecipazione a una gara. Ne consegue che le disposizioni contenute nelle circolari 7/2008 dell’Inail, 35/2008 del Ministero del Lavoro e 145/2010 dell’Inps non appaiono rilevanti. A detta del Consiglio di Stato, infatti, le disposizioni di rango inferiore che si pongono in contrapposizione all’orientamento delle fonti primarie non possono essere prese in considerazione.
Nel caso preso in esame dal CdS, un soggetto intenzionato a prendere parte ad una procedura di selezione aveva presentato un Durc ottenuto per altri fini ed era stato escluso dalla gara.
Sulla base delle considerazioni normative, il CdS ha affermato che l’esclusione è illegittima e ha ricordato che la Stazione Appaltante pubblica acquisisce d’ufficio il documento di regolarità contributiva in tutti i casi in cui esso è richiesto dalla legge. Allo stesso tempo, la Stazione Appaltante può chiedere al partecipante chiarimenti e integrazioni.