Efficienza energetica: in vigore il Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Europea

Il Decreto n.102, che recepisce la Direttiva 2012/27/UE, è entrato in vigore il 19 Luglio, introducendo misure per il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico in coerenza con la strategia dell’UE. L’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Il decreto detta norme con impatti sui processi produttivi, i sistemi di produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia nella pubblica amministrazione centrale, nell’edilizia pubblica e privata, nelle grandi imprese, soprattutto quelle energivore, nelle PMI e nel settore domestico.

Questi i nuovi provvedimenti dettati dal Decreto (già previsti nella Direttiva):
* L’elaborazione di un documento di strategia sul medio-lungo termine per la riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale sia pubblico che privato;
* La riqualificazione energetica annua di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comporti un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep degli immobili della pubblica amministrazione centrale dello Stato e la promozione del green procurement per ogni bene e servizio delle PA.
*Divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica;
* L’introduzione di campagne di diagnosi energetiche nel settore industriale, in particolare viene introdotto l’obbligo di diagnosi energetiche per grandi imprese o imprese energivore entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Tale obbligo non risulta applicabile alle imprese che abbiano adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle Norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al decreto in questione. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le diagnosi dovranno essere eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339. Possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi tali soggetti se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
* L’introduzione di programmi di promozione per le PMI affinché adottino Sistemi di gestione dell’energia secondo la ISO 50001 o diagnosi energetiche.
* L’attenzione all’informazione e alla consapevolezza del cittadino/consumatore sulla propria domanda di energia.
* L’obbligo di una fatturazione trasparente, gratuita e basata su consumo effettivo;
* La promozione della cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento;
* L’informazione della disponibilità di sistemi di qualificazione e certificazione degli operatori;
* L’istituzione di un Fondo nazionale per l’efficienza energetica per la concessione di garanzie o l’erogazione di finanziamenti, al fine di favorire interventi di riqualificazione energetica della PA, l’efficienza energetica negli edifici residenziali e popolari, la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; l’efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; e la riduzione dei consumi di energia nell’industria e nei servizi.

Il decreto prevede infine che siano messi a punto, a livello nazionale, regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione dei soggetti operanti nel settore dei servizi energetici. A tal fine Accredia, entro il 31 dicembre 2014, dovrà definire e sottoporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente, schemi di certificazione e/o di accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia, sistemi di gestione dell’energia e diagnosi energetiche.

Il Decreto prescrive regimi sanzionatori in caso di inadempienze (rif. Art 16 decreto).

Fonte: DNV