Con l’entrata in vigore il 25 gennaio 2013 del Dm 22 novembre 2012 l’Italia finalmente adegua la sua normativa in materia di efficienza energetica in edilizia (Dlgs 192/2005) in modo esaustivo alle disposizioni della direttiva 2002/91/Ce. Si dovrebbe chiudere così la procedura di infrazione 2006/2378 con cui la Commissione europea aveva contestato all’Italia l’incompleto recepimento della direttiva sull’efficienza energetica in edilizia del 2002, avvenuto con Dlgs 192/2005. In particolare non risultava rispettato l’obbligo di stabilire le misure necessarie alle ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d’aria di potenza maggiore di 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell’efficienza dell’impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative. Con la modifica dell’allegato A al Dlgs 192/2005 da parte del Dm 22 novembre 2012 in parola, l’Italia ha modificato le proprie disposizioni rispondendo al richiamo europeo. Ricordiamo che in precedenza con un altro decreto, sempre del 22 novembre 2012 (in vigore dal 13 dicembre) il Ministero dello sviluppo aveva modificato le linee guida nazionali in materia di efficienza in edilizia (Dm 26 giugno 2009) sempre in risposta a un richiamo Ue. Nel frattempo è uscita una nuova direttiva sull’efficienza energetica in edilizia (direttiva 2010/31/Ue) sul cui recepimento l’Italia è in ritardo.