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EMERGENZA COVID-19: le agevolazioni previste dal decreto “Cura Italia”

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 – “Decreto Cura Italia”

AGEVOLAZIONI

Di seguito i tratti essenziali delle maggiori agevolazioni previste nel suddetto decreto e fruibili nel breve periodo:

BONUS 600 EURO:

Gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevedono un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, riservata a: 

1. liberi professionisti titolari di partita Iva, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, attivi alla data del 23 febbraio 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; 

2. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Autonomi Gestione Obbligatori – artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata.  Tra i liberi professionisti di cui al punto 1 NON SONO compresi i Professionisti ordinistici (con Cassa di Previdenza) e gli agenti iscritti all’ENASARCO. 

Tra i lavoratori autonomi di cui al punto 2 SONO COMPRESI i soci di società iscritti all’INPS commercianti o artigiani, anche se iscritti alla Gestione Separata. 

ATTENZIONE: sono in ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un rapporto di lavoro dipendente in corso, nonché i percettori del Reddito di cittadinanza. Le indennità non sono tra loro cumulabili. L’indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall’INPS, previa domanda da presentare in via telematica. Consigliamo vivamente di attivarsi sin da subito per l’ottenimento delle credenziali per accedere all’area riservata INPS.

Tutorial_Domanda_Indennita_COVID-19

SOSPENSIONE FINANZIAMENTI:

Dietro apposita comunicazione è possibile avvalersi della sospensione del pagamento delle rate di finanziamenti, mutui e leasing concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, fino alla data del 30/09/2020. Ricordiamo che ne possono usufruire le  aziende che auto-certifichino di aver avuto problemi di liquidità e che non siano classificabili come “esposizioni creditizie deteriorate”;

CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI:

Il credito d’imposta da utilizzare in compensazione, è calcolato sull’affitto sostenuto nel mese di marzo 2020 ed pari al 60% dello stesso. Potrà essere utilizzato (in automatico) dal 25/03/2020 a condizione che sia riferito ad un immobile categoria C1 da soggetti con obbligo di chiusura del locale (allegato: Risoluzione 13-E del 20.03.2020);

SOSPENSIONE SCADENZA DURC:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

                                                                                                                                          A cura di Dott.ssa Alessandra Gervasi