Non tenere il registro di autocontrollo delle emissioni è una violazione formale sanzionata a prescindere dalla avvenuta lesione di interessi concreti. Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 17 gennaio 2014, n. 1786.
La Suprema Corte conferma la condanna del ricorrente per mancata tenuta del registro degli autocontrolli delle emissioni, nonostante fosse stata eseguita l’attività di autocontrollo delle emissioni. Per il ricorrente la mancata tenuta del registro era quindi priva di offensività. Per la Corte, l’articolo 279, comma 4, Dlgs 152/2006 prevede un “reato formale” che si perfeziona con la effettuazione della condotta (mancata tenuta del registro) indipendente dalla effettiva lesione del bene protetto (qualità dell’aria), considerato che tale bene è in ogni caso anche quello del controllo amministrativo da parte della pubblica Amministrazione che va informata sui dati delle emissioni.
Il Legislatore ha ritenuto di punire tali condotte (come la mancata tenuta del registro di autocontrollo delle emissioni) in considerazione del potenziale pericolo dello svolgimento di determinate attività, che giustifica la richiesta della scrupolosa osservanza di prescrizioni anche meramente “formali”.
Fonte: ReteAmbiente