La responsabilità penale per il reato di emissioni inquinanti (articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006) scatta non solo per omissioni colpevoli del titolare dell’impianto ma anche per inosservanza delle prescrizioni dell’Autorità competente.
La Cassazione (sentenza 24 settembre 2013, n. 39404) conferma la condanna del titolare dell’attività inquinante per avere violato i limiti fissati nell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia. L’impresa condannata lamentava sia l’assenza dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato. Quanto al primo, la Corte ha ricordato che il reato contestato (comma 2, articolo 279, Dlgs 152/2006) non riguardava il superamento dei valori limite di emissione ma l’inosservanza delle prescrizioni dell’Autorità.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, i Giudici hanno sottolineato che la fattispecie incriminatrice discende da una “colpa” intesa in senso ampio: non solo derivante da comportamenti commissivi ma anche dall’inosservanza di prescrizioni anche individuali impartite dall’Autorità competente, nel generale contesto del dovere di adottare tutte le misure tecniche e organizzative per prevenire il danno ambientale (quindi si impone al soggetto un generale dovere di controllo e prudente vigilanza sull’attività).
Fonte: ReteAmbiente