Fattura elettronica: le spiegazioni del fisco

Una fattura è considerata elettronica se è trasmessa, ricevuta e accettata in formato digitale. Ciò significa che non è elettronica la fattura emessa tramite un software di contabilità, ma arrivata a destinazione in formato cartaceo.
Al contrario, è una fattura elettronica quella compilata sul blocchetto tradizionale, ma poi scansionata, inviata e ricevuta tramite email.
Secondo il Fisco, non è necessario che le parti si accordino sul sistema con cui è inviata una fattura. L’importante è che, se inviata in formato elettronico, il destinatario la accetti così com’è.
Tra i requisiti che la fattura elettronica deve possedere, l’Agenzia delle Entrate elenca l’autenticità dell’origine, cioè di chi l’ha emessa, l’integrità del contenuto, ossia che i dati non abbiano subito alterazioni, e la leggibilità, vale a dire la possibilità di verificare le informazioni contenute.
Per la verifica dei requisiti di autenticità e integrità possono essere utilizzate diverse tecnologie, a patto che sia certo tutto il percorso della fattura.
La scelta sulle modalità di conservazione della fattura elettronica è libera. Sia il fornitore che il cliente possono optare a loro piacimento per la forma smaterializzata o cartacea.
Ricordiamo che dal 6 giugno 2014 la fattura elettronica è obbligatoria nelle transazioni con le Pubbliche Amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale). La Legge 89/2014 (Irpef – Spending Review) ha inoltre anticipato dal 6 giugno 2015 al 31 marzo 2015 l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica anche nelle transazioni con le altre Amministrazioni.

Fonte: Edilportale