Firma elettronica: Regolamento UE

Dal 17 settembre scorso è in vigore il Regolamento UE n. 910 del 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che disciplina le modalità di apposizione della firma elettronica a convalida di documenti con valore probatorio.
Il Regolamento, applicabile dal 1° luglio 2016, ha l’obiettivo di garantire che i servizi elettronici siano dotati di un elevato livello di sicurezza e certezza giuridica.
In Italia, già da diversi anni, per le imprese vale l’utilizzo della posta elettronica certificata e della firma elettronica dei documenti. Con le nuove regole si dovrà prestare particolare attenzione all’individuazione delle Autorità preposte alla generazione dei codici elettronici necessari per garantire l’elaborazione di tali documenti sicuri, cioé non ripudiabili da chi li ha prodotti, e alle modalità da adottare per qualificare e monitorare nel tempo queste Autorità.
A livello europeo, il Regolamento, conosciuto come “eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature” permetterà di modernizzare le modalità per l’effettuazione di transazioni di diverso tipo. Per esempio, sarà possibile rilasciare dei certificati di conformità, sigillati con un’apposita marcatura, che avranno valore di legge e non potranno essere contestati. Si pensi, ad esempio, al grandissimo mercato delle marcature CE, che devono riguardare specifici dispositivi o attrezzature, non in modo generico, ma puntuale. A questo proposito, avrà un rilievo significativo il cosiddetto “sigillo elettronico qualificato“.
La nuova disciplina comunitaria rafforza il principio che un documento, per avere valore probatorio, deve avere caratteristiche di affidabilità giuridica indipendenti dal “materiale” con il quale è stato prodotto, che sia pergamena, carta o “carta virtuale”. Si pensi, a questo proposito, alla fatturazione elettronica, alle modalità oggi in essere per la conservazione sicura di tali documenti e di altri documenti, destinati, comunque a mantenere valore probatorio.