La condotta sanzionata dal Dlgs 152/2006 è riferibile a chiunque svolga, in assenza della prescritta abilitazione, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale ad attività primaria diversa.
Il principio di diritto sancito dalla Cassazione nella sentenza 29992/2014, esclude la “gestione illecita” sanzionata dall’articolo 256, comma 1, del “Codice ambientale”, solo nel caso di attività caratterizzate da assoluta occasionalità. Il reato è quindi ben configurabile nel caso di trasporto “ambulante” di rifiuti, in quanto attività di “impresa” che presuppone una organizzazione seppur rudimentale, la predisposizione di un mezzo di trasporto e l’ottenimento di un ricavo economico (a prescindere dall’entità del volume di affari).
La deroga prevista dal “Codice ambientale” per il trasporto “ambulante” dei rifiuti (articolo 266, comma 5), stabilisce la Suprema Corte con il secondo principio enunciato nella sentenza, opera solo quando il soggetto sia abilitato all’esercizio di attività commerciale in forma ambulante, ai sensi del Dlgs 114/1998, e tratti rifiuti che formano oggetto del suo commercio. Tale duplice accertamento in fatto resta affidato al Giudice di merito.
Fonte: Reteambiente