Gestione illecita di rifiuti: il delegato risponde penalmente

Una volta provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, per la Corte di Cassazione la responsabilità penale del delegato “non è in discussione”.
La Cassazione (sentenza 46237 del 19 novembre 2013) ha confermato così la condanna del delegato al rispetto della normativa ambientale di un’impresa, inflitta ai sensi dell’articolo 256, comma 2, del Dlgs 152/2006, reato “proprio” che si applica solo “ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti” che abbandonano o depositano in modo incontrollato dei rifiuti.
Il tutto nel rispetto del prevalente orientamento della Corte stessa secondo il quale, quando la difesa si limita ad escludere la qualifica di “legale rappresentante”, senza contestare in alcun modo la validità delle delega di funzioni, è corretto ritenere che quest’ultima assuma rilevanza penale.
Sotto altro aspetto, la Cassazione sottolinea che il reato di gestione illecita di rifiuti può ben concorrere con la contravvenzione prevista dall’articolo 674 C.p. (getto pericoloso di cose), purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto e il getto avvenga in luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso.

Fonte:ReteAmbiente