La responsabilità dei soggetti preposti alla direzione aziendale che non adottano le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione dei rifiuti non deve necessariamente essere consapevole e volontaria. Con questo richiamo alla sentenza 47432/2003, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un amministratore delegato condannato — in concorso con l’altro amministratore delegato paritario — per l’illecito stoccaggio di rifiuti non pericolosi nel piazzale della sede legale dell’azienda (sentenza 5033/2012).Gli argomenti difensivi incentrati sulla differente ripartizione “di fatto” delle attribuzioni interne e sulla assenza di valore certificativo della visura camerale utilizzata dal Tribunale, per la Suprema Corte, non consentono di superare il dato significativo della “posizione di assoluta parità dei due amministratori e dell’assenza di qualsivoglia documentata ripartizione interna delle competenze o delega di funzioni a terzi”.