Gestione illecita di rifiuti, vertici colpevoli anche per semplice negligenza

La responsabilità dei soggetti preposti alla direzione aziendale che non adottano le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione dei rifiuti non deve necessariamente essere consapevole e volontaria. Con questo richiamo alla sentenza 47432/2003, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un amministratore delegato condannato — in concorso con l’altro amministratore delegato paritario — per l’illecito stoccaggio di rifiuti non pericolosi nel piazzale della sede legale dell’azienda (sentenza 5033/2012).Gli argomenti difensivi incentrati sulla differente ripartizione “di fatto” delle attribuzioni interne e sulla assenza di valore certificativo della visura camerale utilizzata dal Tribunale, per la Suprema Corte, non consentono di superare il dato significativo della “posizione di assoluta parità dei due amministratori e dell’assenza di qualsivoglia documentata ripartizione interna delle competenze o delega di funzioni a terzi”.