Gestione illecita rifiuti: l’appaltatore è sempre responsabile

L’appaltatore che per contratto si impegna a trasportare i rifiuti da demolizione in discarica assume una posizione di garanzia, anche quando affida il trasporto ad altri.
Lo precisa la Corte di Cassazione (sentenza 37541/2013) che ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) nei confronti sia del soggetto che aveva ottenuto l’appalto per la demolizione e ricostruzione di un edificio, sia del soggetto che su incarico del primo aveva provveduto a smaltire – ma in maniera illecita — il materiale risultante dalle demolizioni.
Non sono state ritenute ammissibili le obiezioni dell’appaltatore secondo il quale la responsabilità sarebbe dovuta ricadere unicamente sulle spalle del trasportatore incaricato. Nel caso di appalto il primo assume infatti una posizione di garanzia, da cui deriva l’obbligo di accertarsi che il materiale derivante dalla demolizione venga correttamente smaltito.
La Suprema Corte ha ribadito anche la non assimilazione degli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni alle terre e rocce da scavo, rigettando un altro motivo di ricorso.