Il “deposito temporaneo” previsto dal Dlgs 152/2006 non solo deve essere provvisorio e organizzato per rifiuti omogenei, ma deve anche preludere a una corretta attività di smaltimento.
Qualora il responsabile non abbia osservato le norme sul deposito temporaneo dei rifiuti e sui tempi di giacenza, compresi – alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva – gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, il deposito di rifiuti diventa “incontrollato” ed è sanzionato ai sensi dell’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 20223/2014) ha rigettato il ricorso contro una sentenza di condanna, ritenendo la stessa più che giustificata alla luce della mancata esibizione in giudizio, da parte del titolare dell’area dove i rifiuti erano stati “abbandonati”, di una qualsivoglia documentazione attestante l’esistenza dei registri di carico e scarico dei rifiuti, o un rapporto di consegna degli stessi a ditte specializzate per lo smaltimento.
Fonte: ReteAmbiente