Il nuovo sportello unico per l’edilizia

Lo snellimento delle procedure è stato deciso dalla Legge Sviluppo 134/2012, che attraverso lo Sportello unico per l’edilizia ha introdotto semplificazioni per il rilascio del permesso di costruire e la presentazione della Dia, dando ai Comuni sei mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per conformarsi ai nuovi adempimenti e quindi al 12 febbraio.
Lo Sportello unico per l’edilizia acquisisce, anche mediante conferenza di servizi, tutti gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ed è l’unico ufficio competente a comunicare con il cittadino per il rilascio dei titoli abilitativi. Nel caso in cui altri uffici ricevano documenti inerenti alla richiesta del titolo abilitativo, questi devono essere inoltrati al Sue.
Tra i documenti che devono essere acquisiti direttamente o tramite Conferenza di Servizi rientrano gli atti per il rilascio del permesso di costruire come il parere della ASL e dei vigili del fuoco, le autorizzazioni e le certificazioni dell’ufficio tecnico regionale per le costruzioni in zone sismiche, l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle aree contigue alle zone militari, l’autorizzazione della circoscrizione doganale per le costruzioni in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, gli atti di assenso per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia (nel caso in cui gli interventi coinvolgano quell’area), il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici, gli assensi per le servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali e il nulla osta per le aree naturali protette.
Non sarà più necessario allegare alle domande i documenti che sono già a disposizione dell’Amministrazione. Per questo motivo, dovranno essere acquisiti d’ufficio anche i dati catastali, per i quali non potranno essere richieste attestazioni o perizie sulla loro veridicità e autenticità.
La semplificazione delle procedure coinvolge anche i casi in cui non si riesce a trovare un accordo sull’intervento da realizzare. Se entro i 60 giorni non sono intervenute tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, il responsabile dello Sportello Unico indice la Conferenza di Servizi alla quale possono non intervenire le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo.
La determinazione di conclusione del procedimento, adottata dalla Conferenza di Servizi, costituisce titolo per la realizzazione dell’intervento.
Le semplificazioni investono anche la Dia, Denuncia di inizio attività. Aumenta infatti la possibilità di autocertificare l’acquisizione di atti o pareri. Non si può ricorrere all’autocertificazione nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Allo stesso tempo, l’autocertificazione non può sostituire gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’amministrazione della giustizia e delle finanze, nonchè quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa comunitaria.
Ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, la Dia può essere presentata anche con raccomandata con avviso di ricevimento.