Con Delibera di Giunta Regionale n. 857 del 21.10.2013, che abroga la DGR 788/99, sono stati definiti i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico (ai sensi della LR 89/98) che i Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento di opere quali, tra l’altro, aeroporti, autostrade, strade locali, discoteche, pubblici esercizi in cui sono installati macchinari o impianti rumorosi, ferrovie (art. 8, comma 2 della L. 447/1995), e ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale.
Sempre per la redazione della stessa documentazione sono stati definiti i criteri per le richieste da parte dei Comuni ai soggetti che necessitano del rilascio di concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; di altri provvedimenti comunali di abilitazione al loro utilizzo e di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.
Ancora, sono definiti i criteri per la redazione della documentazione che devono presentare i soggetti che richiedono il rilascio degli atti necessari all’utilizzo delle aree (art. 12 comma 6bis della L.R. n. 89/98) nelle quali sono effettuati gli atterraggi e i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo nonché delle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del DM 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale).
Per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico (L.R. n. 89/98: art. 12, comma 3) sono definiti i criteri tecnici per la redazione della documentazione che i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di insediamenti quali scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi a opere quali aereoporti, autostrade, discoteche…. (art.8, comma 3, L. 447/1995) devono produrre, con riferimento alle aree sulle quali, come da progetto, insistono gli insediamenti.
Tutti i dettagli sono riportati negli Allegati a questa Delibera: “A – Criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art. 12 comma 2 e 6bis della L.R. n. 89/98” e “B – Criteri per la redazione della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art 12, comma 3, 3bis e 3ter della L.R. 89/98”.
Valutazione di impatto acustico (Allegato A)
Nella premessa sono individuati, richiamando le vigenti disposizioni di legge, i soggetti interessati.
Vengono anche precisati i casi di esclusione previsti dall’Allegato B del DPR 227/2011, cioè le attività e i servizi che non devono presentare alcuna valutazione al comune.
In sostanza, la presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico è obbligatoria:
– per opere sottoposte a VIA
– per opere per le quali può essere assicurato il rispetto dei limiti solo con adeguati interventi di mitigazione.
Il Comune deve poter valutare preventivamente l’efficacia di tali interventi avvalendosi del supporto di ARPAT (Deliberazione della Giunta regionale Toscana del 21 ottobre 2013, n. 856)
Il paragrafo A2 riporta gli indirizzi/criteri generali ai quali la documentazione deve attenersi:
– rispetto delle norme di buona tecnica,
– fattibilità degli interventi previsti,
– rispetto dei limiti di legge (dimostrare l’efficacia degli interventi di mitigazione eventualmente necessari/previsti).
È importante sottolineare che, in caso di rispetto dei limiti, la Legge quadro (447/95) e il DPR 227/2011, consentono la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
Il successivo paragrafo A3 specifica i contenuti della documentazione per la verifica degli indirizzi generali ricordati al paragrafo precedente.
Per un maggiore dettaglio si rimanda all’Allegato A1 che riprende le indicazioni del modulo prodotto dal coordinamento regionale dei SUAP.
Infine, il paragrafo A4 riporta i contenuti della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, per la compilazione della quale è espressamente richiesta l’indicazione degli estremi della valutazione tecnica (nominativo del tecnico competente e data) sulla cui base si dichiara il rispetto dei limiti di legge (per particolari tipologie di attività si può fare riferimento a studi di settore, valutandone l’applicabilità al caso particolare, nell’ottica della semplificazione auspicata dalla norma statale).
Relazione previsionale di clima acustico (Allegato B)
Nella Premessa viene richiamato il campo di applicazione, mentre nel paragrafo B2 sono riportati gli indirizzi generali cui attenersi, come per la valutazione di impatto acustico.
Il paragrafo B3 riporta i contenuti generali e specifici della relazione; nel successivo paragrafo B4 sono indicati i contenuti della certificazione sostitutiva della stessa che, a firma del tecnico competente, può essere presentata nei casi previsti dalla L. 106/2011, quando cioè si tratti di edifici adibiti a civile abitazione, se il Comune ha approvato il Piano comunale di classificazione acustica.
Si ricorda che sul sito della Regione sono disponibili delle FAQ (Frequently asked questions ovvero risposte a domande frequenti) riguardo alle Norme in materia di inquinamento acustico.
Fonte: ARPAT