Industria insalubre: ampi poteri al Sindaco per chiusura attività

Il Sindaco ha ampia discrezionalità nel valutare la tollerabilità delle emissioni da attività industriali “insalubri” e può ordinarne la chiusura, anche post autorizzazione, per impedire il pericolo per la salute pubblica.
Il Consiglio di Stato (sentenza 24 settembre 2013, n. 4687) ha rigettato le doglianze di un allevamento di suini (industria insalubre di prima classe ex Dm 5 settembre 1994, attuativo dell’articolo 216 Rd 1265/1934, Tu leggi sanitarie) contro il provvedimento del Sindaco che ne aveva disposto la chiusura dopo avere richiesto, senza successo, all’allevamento di porre in essere gli accorgimenti tecnici per eliminare le esalazioni nocive.
L’autorizzazione per l’esercizio di un’industria classificata “insalubre” è concessa e può essere mantenuta a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure atte a prevenire emissioni “moleste”: se il Sindaco, Autorità preposta ex articoli 216 e 217, Rd 1265/1934 a adottare tutti i provvedimenti a tutela della salute, constata che l’impresa non ha adottato le misure richieste per prevenire e impedire il danno da esalazioni, egli può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività.

Fonte: ReteAmbiente