La Cassazione esclude che la frantumazione dei rifiuti edilizi rientri nella “normale pratica industriale” richiesta, al fine di qualificare un residuo come sottoprodotto (e non come rifiuto), dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 17126/2015), la qualifica di sottoprodotto dei rifiuti edili che necessitano, per poter esser riutilizzati, di previa frantumazione, è esclusa alla luce sia della vecchia definizione di sottoprodotto (articolo 183, comma 1, lettera p), in cui rientravano solo i residui che non necessitano di “trasformazioni preliminari” per poter esser riutilizzati, sia della definizione attualmente vigente (articolo 184-bis, in vigore dal 25 dicembre 2010), che estende il campo di applicazione della deroga a tutti i trattamenti rientranti nella “normale pratica industriale”.
Tra gli altri principi enunciati dalla Giurisprudenza sotto la vigenza della vecchia definizione, che continuano a rimanere “validi” anche alla luce dell’articolo 184-bis, la Suprema Corte ricorda il principio di sussistenza contestuale di tutte le condizioni richieste dalla norma, e quello secondo il quale l’onere della prova incombe sempre sull’interessato.
Fonte: ReteAmbiente