Inerti da demolizione: mai sottoprodotti se necessitano frantumazione

La Cassazione esclude che la frantumazione dei rifiuti edilizi rientri nella “normale pratica industriale” richiesta, al fine di qualificare un residuo come sottoprodotto (e non come rifiuto), dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 17126/2015), la qualifica di sottoprodotto dei rifiuti edili che necessitano, per poter esser riutilizzati, di previa frantumazione, è esclusa alla luce sia della vecchia definizione di sottoprodotto (articolo 183, comma 1, lettera p), in cui rientravano solo i residui che non necessitano di “trasformazioni preliminari” per poter esser riutilizzati, sia della definizione attualmente vigente (articolo 184-bis, in vigore dal 25 dicembre 2010), che estende il campo di applicazione della deroga a tutti i trattamenti rientranti nella “normale pratica industriale”.
Tra gli altri principi enunciati dalla Giurisprudenza sotto la vigenza della vecchia definizione, che continuano a rimanere “validi” anche alla luce dell’articolo 184-bis, la Suprema Corte ricorda il principio di sussistenza contestuale di tutte le condizioni richieste dalla norma, e quello secondo il quale l’onere della prova incombe sempre sull’interessato.

Fonte: ReteAmbiente