La Cassazione si è pronunciata sul caso di un operaio precipitato mentre lavorava alla realizzazione di un ponteggio. Il lavoratore era stato dotato dei dispositivi di sicurezza, ma non li aveva utilizzati perché non idonei al lavoro che stava svolgendo.
Secondo la Cassazione (sentenza 2455/2014), il datore di lavoro deve sorvegliare i lavoratori per evitare che operino senza le precauzioni necessarie a garantire la loro sicurezza. La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza del “rischio elettivo”. Si tratta di un comportamento improvviso ed imprevedibile dell’operaio, la cui prova ricade però sul datore di lavoro.
La Cassazione ha inoltre affermato che la responsabilità può essere ripartita quando il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, opera per deleghe.
In questo caso, però, bisogna dimostrare che il soggetto preposto alla sorveglianza delle misure sulla sicurezza, con cui il datore di lavoro condivide la responsabilità dell’infortunio, abbia seguito uno specifico addestramento e che gli sia riconosciuta la mansione di caposquadra. Ne consegue che, ha concluso la Cassazione, che non può essere considerato “preposto” l’operaio con più esperienza e anzianità di servizio, ma privo di una specifica formazione.
Fonte: Edilportale