Si applicano al direttore di uno stabilimento i medesimi obblighi, in materia di sicurezza sul lavoro, che riguardano il datore di lavoro.
La Corte di Cassazione con sentenza 1° aprile 2015, n. 13858 ha sottolineato come il direttore dello stabilimento sia responsabile, al pari del datore di lavoro (tenuto ex articolo 71 del Dlgs 81/2008 all’osservanza di tutti i precetti antinfortunistici) ed indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, poiché assume una vera e propria posizione di garanzia in virtù della posizione apicale ricoperta.
Nel caso di specie, a seguito di un incidente occorso ad un lavoratore, i giudici di secondo grado avevano ritenuto responsabile sia il datore di lavoro, con delega in materia di sicurezza sul lavoro, sia il direttore dello stabilimento senza delega di funzioni.
La Suprema Corte ha confermato la responsabilità ex Dlgs 81/2008 per il direttore dello stabilimento senza delega; viceversa ha annullato con rinvio per la posizione del datore di lavoro (alla guida della società solo da pochi mesi), ritenendo che vada approfondita la sua effettiva conoscenza delle pratiche scorrette che hanno portato alle lesioni del lavoratore, non potendogli contestare una responsabilità oggettiva tout court.
Fonte: ReteAmbiente