Inventario per rifiuti da estrazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2013, il DM 16 aprile 2013 recante “Modalità per la realizzazione dell’inventario nazionale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”.
Il decreto definisce le modalità per la realizzazione dell’inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate (e che comprendono tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che hanno avuto origine dalle attività estrattive, includendo anche quelle derivanti dalla coltivazione dei minerali di seconda categoria e quelle derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, con l’esclusione dei rifiuti di cui all’art. 2 comma 2 del decreto legislativo 117/2008) che hanno gravi ripercussioni negative sull’ambiente o che, a breve o lungo termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l’ambiente.
L’inventario è realizzato e periodicamente aggiornato dalle autorità competenti di cui all’art. 3 comma 1, lettera gg) del D. Lgs. 117/2008. Ogni autorità competente compila per ciascun sito estrattivo pericoloso, per il territorio di propria competenza, la scheda riportata nell’allegato I al presente atto e la invia (entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto) all’ISPRA, che provvede all’acquisizione delle schede e alla elaborazione ed alla redazione di un unico inventario nazionale entro i due mesi successivi.
L’autorità competente valuta quali dei siti estrattivi presenti sul territorio di competenza sono effettivamente o potenzialmente pericolosi tenendo in considerazione sia il rischio statico-strutturale (per il quale si avvale delle indicazioni specificate nella pertinente sezione dell’allegato II al citato D. Lgs. n. 117) che il rischio ecologico-sanitario.