La nuova disciplina dell’Albo Gestori Ambientali

Dal 7 settembre è in vigore il D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014), ovvero la nuova disciplina dell’Albo Gestori Ambientali che sostituisce il vecchio D.M. n. 406/1998.

Tale Decreto è composto di 26 articoli, suddivisi in due Capi (“Organizzazione” e “Attività dell’Albo”), e modifica in maniera significativa la precedente disciplina.
Rispetto a quest’ultima si segnala, in primo luogo, per quanto attiene i profili organizzativi, l’aumento dei membri del Comitato nazionale (da quindici a diciannove, cfr. art. 3, comma 1), nonché l’istituzione di sezioni speciali del medesimo per ogni singola attività soggetta ad iscrizione.
Tra le nuove attribuzioni del Comitato nazionale si rinviene, all’art. 5, comma 1, lett. d), la fissazione dei “criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico”, nonché la determinazione delle “modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso” (sulla figura del responsabile tecnico v. infra).
Relativamente, invece, alle nuove funzioni di competenza delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo, disciplinate all’art. 6, si registra l’inserimento dell’effettuazione di attività informativee formative per i soggetti iscritti, secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione, nonché della verifica, anche mediante gli organi di controllo, della sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’Albo e lo svolgimento di verifiche in materia di formazione del responsabile tecnico.

Passando al Capo II, inerente le “Attività dell’Albo”, con specifico riferimento alle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo (art. 8), si evidenzia il riordino delle relative categorie. In particolare ciò ha comportato:
* l’eliminazione, dalla categoria 1, dei rifiuti assimilati agli urbani;
* l’introduzione della nuova categoria 2-bis, comprensiva di “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 l al giorno di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Tali imprese sono altresì incluse fra quelle che possono fruire delle procedure semplificate d’iscrizione (cfr. art, 16, comma 1, lett. b);
* l’introduzione della nuova categoria 3-bis, comprensiva di “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature” di cui al D.M. n. 65/2010. Le imprese che effettuano “la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. n. 65/2010” sono altresì incluse fra quelle che possono fruire delle procedure semplificate d’iscrizione (art. 16, comma 1, lett. c);
* l’eliminazione, nella categoria 5, del riferimento ai “rifiuti pericolosi” in favore di quello ai “rifiuti speciali pericolosi”;
* l’inserimento delle imprese che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell’art. 194, comma 3, D.L.vo n. 152/2006 (cfr. nuova categoria 6) e degli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (cfr. nuova categoria 7);
* l’eliminazione, nella categoria 10, del riferimento ai “siti” contenenti amianto (nella nuova formulazione della norma permangono dunque soltanto i “beni” contenenti tale materiale);
* l’eliminazione del riferimento agli impianti fissi e mobili di cui all’abrogato art. 8, comma 2, D.M. n. 406/1998.

E’ stato altresì soppresso l’obbligo di perizia giurata sull’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, che viene sostituita dall’attestazione redatta dal responsabile tecnico.
Per quanto riguarda i requisiti necessari per l’iscrizione (art. 10), occorre rilevare che a differenza della disciplina contenuta nel D.M. n. 406/1998 le eventuali condanne per determinate tipologie di reati non osteranno all’iscrizione qualora siano decorsi almeno 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato, oppure ancora sia stata ottenuta la riabilitazione.

In generale, il nuovo Regolamento prevede procedure più snelle per quanto riguarda iscrizioni, variazioni e rinnovi. Ad esempio, sono state ridotte le tempistiche per l’espletamento della procedura ordinaria di iscrizione (art. 15) e di rinnovo, ed viene disciplinata la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni. Inoltre, è ora possibile autodichiarare i requisiti, fatta salva la necessità di produrre la documentazione per idoneità tecnica e finanziaria nonché per lo svolgimento di particolari attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Per quanto specificamente attiene le variazioni (art. 18), il Registro delle imprese trasmetterà telematicamente alle competenti sezioni dell’Albo i nuovi dati (es. modifiche di ragione sociale, sede legale, organi sociali, trasformazioni societarie e cancellazioni), senza la necessità di un’apposita comunicazione da parte dell’impresa. Nel caso in cui l’impresa si doti di nuovi veicoli, questi ultimi potranno essere utilizzati immediatamente previa semplice comunicazione della variazione all’Albo, e non sarà quindi più necessario attendere la deliberazione della competente Sezione locale.
Sono inoltre da notare le previsioni contenute nei nuovi artt. 12 e 13, che definiscono compiti, responsabilità e requisiti professionali del responsabile tecnico, nonché gli aspetti relativi alla sua formazione. Il responsabile tecnico, in particolare, viene definito come colui che assicura la corretta organizzazione dell’impresa nella gestione dei rifiuti, e che deve essere in possesso di idonei titoli di studio, di esperienza nei settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione all’Albo, nonché di apposita idoneità attestata tramite una verifica iniziale della sua preparazione e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantirne l’aggiornamento. Le modalità di svolgimento ed i contenuti di tali verifiche sono individuati dal Comitato nazionale. Si noti che sarà dispensato dalle summenzionate verifiche il legale rappresentante che ricopra anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività di riferimento secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale. Per i soggetti che, invece, ricoprono già il ruolo di responsabile tecnico, la prima verifica verrà svolta in coincidenza con il primo rinnovo utile, secondo le tempistiche che l’Albo individuerà.
Per quanto invece attiene la garanzia finanziaria, alla cui presentazione è subordinata l’iscrizione (art. 17), si segnalano delle riduzioni (che variano dal 40% al 50%) per le imprese che sono in possesso del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, nonché per quelle registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009 sui sistemi di ecogestione EMAS.
Tra le ipotesi di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione all’Albo, disciplinate dall’art. 19, si segnala l’inclusione della mancata comunicazione, entro 30 giorni, di qualsiasi atto o fatto che comporti la modifica della stessa, nonché il mancato rispetto della normativa in materia di lavoro e di protezione sociale.
E’ stata altresì ridotta la durata massima della sanzione disciplinare della sospensione: mentre nel D.m. n. 406/1998 era fissata in dodici mesi, il nuovo art. 19, comma 2 del D.M. n. 120/2014 prevede un termine di 120 giorni (anche non continuativi).
Per quanto invece attiene la cancellazione dall’Albo (art. 20), è stata inserita, tra le altre, la cancellazione richiesta da parte dell’interessato, a condizione che sia in regola con il pagamento del contributo annuale. E’ stata invece eliminata la sottoposizione a procedura concorsuale durante il corso di validità dell’iscrizione quale causa di cancellazione.
Relativamente al rinnovo dell’iscrizione, il nuovo art. 22 del D.m. n. 120/2014 prevede un termine di cinque mesi antecedenti alla scadenza per presentare la domanda di rinnovo, a fronte del precedente termine di sei mesi. Per le imprese che sono in possesso del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, nonché per quelle registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009 sui sistemi di ecogestione EMAS, il nuovo provvedimento di iscrizione potrà essere sostituito da un’autocertificazione, cui dovrà essere allegata ulteriore documentazione.
L’ultimo articolo – il 26 – contiene le “Disposizioni transitorie e finali”, tra cui si segnala quella per cui “le iscrizioni relative alle attività di cui all’articolo 8, comma 1, effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le garanzie finanziarie già prestate, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza”. Restano, altresì, valide ed efficaci “le domande di iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore” del D.M. n. 120/2014.

Sempre in materia di Albo Gestori si evidenzia che in data 5 settembre 2014 il Comitato Nazionale ha inviato alle Sezioni regionali e provinciali ed alle Associazioni di categoria quattro deliberazioni relative alla nuova modulistica per l’iscrizione all’Albo, emanate ai sensi del nuovo D.M. n. 102/2014 e da adottare appunto a partire dal 7 settembre 2014:
* la n. 2 riguarda la modulistica per l’iscrizione con procedura ordinaria alle categorie 1,4,5,8,9 e 10;
* la 3 la modulistica per l’iscrizione ed il rinnovo per l’iscrizione con procedura semplificata;
* la 4 l’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione con procedura ordinaria alle categorie 1,4,5,8,9 e 10;
* la 5 le variazioni dell’iscrizione della dotazione dei veicoli.

Da ultimo occorre rilevare, per completezza, l’adozione della Deliberazione n. 1 del 24 luglio 2014, recante “Modalità per la fruizione telematica dei contenuti informativi dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a norma della legge n. 183 del 2011”. Tale Delibera (che peraltro reca ancora, fra i riferimenti normativi, il richiamo all’ormai sorpassato D.M. n. 406/1998) si compone di due Allegati: l’Allegato A, dedicato all’individuazione dei servizi per la consultazione telematica dell’Albo e dei diversi soggetti che possono utilizzarli, e l’Allegato B, che disciplina le modalità di fruizione di tali contenuti.

Fonte: TuttoAmbiente (Giulia Guagnini)