La Nuova IVA per Cassa

Con la conversione in legge del Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012), è stata introdotta una nuova norma che potenzia il meccanismo dell’Iva per cassa, che consente di differire l’esigibilità dell’imposta al momento dell’incasso del corrispettivo. Tale regime, infatti, è stato esteso a tutti i soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di Euro.

Sarà, tuttavia, un provvedimento del Mef a stabilire la data di piena operatività della nuova disposizione e a dare attuazione al nuovo regime. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo (Legge n. 134 del 7 agosto 2012, in vigore dal 12 agosto, per cui il provvedimento attuativo dovrà essere emanato entro l’11 ottobre 2012). Una volta che sarà entrato in vigore il nuovo regime, si considererà abrogato quello vecchio, stabilito dall’art. 7 del D.l. 185/2008.

Indice delle domande

  1. Cosa si intende per momento di esigibilità dell’Iva?
  2. Cosa si intende per “Iva per cassa”?
  3. In quali casi si applica l’“Iva per cassa”?
  4. Cosa ha previsto il Decreto anti-crisi 2008 in merito all’estensione dell’“Iva per cassa”?
  5. Cosa ha previsto il Decreto sviluppo 2012 in tema di “Iva per cassa”?
  6. Come si può applicare la nuova “Iva per cassa” prevista dal Decreto Sviluppo 2012?
  7. In quali casi non è applicabile l’Iva per cassa prevista dal Decreto sviluppo 2012?

Domande e risposte


D.1 Cosa si intende per momento di esigibilità dell’Iva?

R.1 La regola generale sul momento di esigibilità dell’Iva è contenuta nell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede che l’IVA diviene “esigibile” nel momento in cui l’operazione (cessione di beni/prestazione di servizi) si considera “effettuata” ai fini IVA; in particolare, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con:

– la consegna o la spedizione dei beni, per le cessioni di beni mobili;
– il momento della stipulazione dell’atto notarile, per le cessioni di beni immobili;
– il pagamento del corrispettivo,  per le prestazioni di servizi.

La fattura relativa all’operazione viene emessa nel momento in cui l’operazione si considera effettuata.


D.2 Cosa si intende per “Iva per cassa”?

R.2  Sono previste alcune particolari ipotesi in cui il versamento dell’IVA può avvenire in modo “differito”, cioè al momento dell’effettivo pagamento del corrispettivo, anziché al momento in cui l’operazione si considera “effettuata”. Tale regime è definitivo “Iva per cassa”.

Il differimento dell’esigibilità dell’IVA comporta che il debito d’imposta del cedente/prestatore verso il Fisco e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione spettante al cessionario/committente sorgono al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente.


D.3 In quali casi si applica l’“Iva per cassa”?

R.3 I casi in cui l’esigibilità dell’Iva è “differita” a priori sono quelli elencati al comma 5 dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, cioè:

le cessioni effettuate dai farmacisti di alcuni prodotti farmaceutici[1], quali i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto[2];
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati enti pubblici, cioè:

– Stato e organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica;
– enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti;
– Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– istituti universitari;
– unità sanitarie locali (USL);
– enti ospedalieri;
– enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
– enti pubblici di assistenza e beneficenza ed enti previdenza.

E’ stata successivamente prevista un’estensione del regime dell’Iva per cassa anche a casi diversi da quelli di cui sopra ad alcune particolari condizioni (Decreto anti-crisi 2008 e, successivamente, Decreto Sviluppo 2012) e dietro opzione.


D.4  Cosa ha previsto il Decreto anti-crisi 2008 in merito all’estensione dell’“Iva per cassa”?

R.4 Con il Decreto anti-crisi 2008[3], per agevolare le imprese ed i lavoratori autonomi, era stata prevista l’estensione della disciplina dell’esigibilità “differita” dell’Iva anche a tutte le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione (e non nei confronti, quindi, di privati).

Il cedente/prestatore doveva, comunque, aver realizzato nell’anno precedente (o, in caso di inizio attività, doveva prevedere di realizzare nell’anno in corso) un volume d’affari non superiore a € 200.000.

Il nuovo regime introdotto dal Decreto anti-crisi non si applicava a priori, come nei casi previsti dall’art. 6, comma 5, Decreto Iva, ma solo su opzione da parte del cedente/prestatore, espressa con l’indicazione, su ogni singola fattura per cui si intende usufruire dell’”Iva per cassa”, della seguente dicitura:

“operazione con imposta ad esigibilità differita  ai  sensi  dell’art.  7 del D.L. 185/2008”. 

Tale indicazione sulla fattura era vincolante per poter beneficiare del rinvio  dell’esigibilità differita dell’Iva; in assenza di tale adempimento, l’Iva si intendeva esigibile secondo le regole generali e, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla riscossione del corrispettivo.

L’Iva diveniva comunque esigibile dopo il decorso di 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione, anche in assenza di pagamento del corrispettivo, tranne il caso in cui, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente fosse stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive (nel cui caso l’esigibilità dell’imposta era sospesa fino all’effettivo incasso del corrispettivo e limitatamente all’ammontare di quest’ultimo).

La novità introdotta dal Decreto anti-crisi si poteva applicare, nel rispetto dei requisiti sopra esposti, alle operazioni “effettuate” a partire dal 28 aprile 2009, data di entrata in vigore del Decreto attuativo 26 marzo 2009.


D.5 Cosa ha previsto il Decreto sviluppo 2012 in tema di “Iva per cassa”?

R.5 Con la conversione in legge del Decreto sviluppo (L. n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata in G. U. n. 187 dell’11.08.2012) è stata introdotta una nuova norma (art. 32-bis) che potenzia ancor di più, rispetto a quanto previsto dal Decreto anti-crisi del 2008, il meccanismo dell’Iva per cassa prevedendone l’estensione a coloro che hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di Euro, anziché 200.000 € come previsto dal D.l. 185/2008.

Resta valido quanto previsto dal D.l. 185/2008, ossia che in ogni caso l’Iva diventerà esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione anche in assenza di pagamento del corrispettivo. Tale limite temporale non si applica se nel frattempo (cioè prima dello scadere dell’anno) il “cliente” (cioè il cessionario o il committente) sia  stato assoggetto a procedure concorsuali.

Il soggetto che applica l’Iva per cassa non rinvia solo il pagamento dell’Iva a debito, ma anche il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, che potrà avvenire solo quando egli pagherà i propri fornitori.

Diversamente da quanto prevedeva il precedente regime dell’Iva per cassa (D.l. 185/2008), i cessionari e i committenti (quindi i clienti) che ricevono la fattura da parte del soggetto che ha aderito al regime di Iva per cassa, potranno detrarre l’Iva sull’acquisto non appena ricevono la fattura, indipendentemente dal pagamento.


D.6  Come si può applicare la nuova “Iva per cassa” prevista dal Decreto Sviluppo 2012?

R.6  Il regime dell’Iva per cassa, come modificato dal Decreto Sviluppo 2012, si applicherà previa opzione da parte del contribuente, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per poter beneficiare del rinvio dell’esigibilità dell’Iva, sulle fatture emesse dovrà essere apposta specifica annotazione  dalla quale risulti l’intenzione di avvalersi di tale regime.

È previsto un provvedimento del Mef che dovrà stabilire la data di piena operatività della nuova disposizione e dovrà dare attuazione al nuovo regime. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo, quindi entro l’11 ottobre 2012. Una volta che sarà entrato in vigore il nuovo regime, si considererà abrogato quello vecchio, stabilito dall’art. 7 del D.l. 185/2008.


D.7  In quali casi non è applicabile l’Iva per cassa prevista dal Decreto sviluppo 2012?

R.7  Il regime dell’IVA “per cassa” previsto dal Decreto Sviluppo 2012, come anche quello previsto ad oggi dall’art. 7, D.L. n. 185/2008, non è applicabile alle operazioni soggette ai seguenti regimi speciali:

– regime “monofase” (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72) quale ad esempio, editoria, vendita sale e tabacchi, ecc.;
– regime del margine dei beni usati (art. 36, DL n. 41/95);
– regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72).



[1]  N. 114) della III parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.
[2] Art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.
[3] Art. 7, D.L. n. 185/2008.