La segnaletica dei cantieri stradali: come cambia la gestione della sicurezza

Segnaletica e sicurezza dei cantieri stradali

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, il 22 gennaio 2019, un nuovo importante Decreto sulla sicurezza del lavoro nei cantieri stradali. La notizia è rilevante perché riguarda una categoria di lavoratori, quelli che operano in presenza di traffico veicolare, più soggetta ad incidenti mortali.

Il Decreto indica le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale finalizzata alle attività lavorative svolte, per l’appunto, con traffico veicolare. Tale pubblicazione nasce con il dichiarato intento di aggiornare quanto indicato nel Decreto Ministeriale del 4 marzo 2013.

Nonostante le novità introdotte, il Ministero del Lavoro ha confermato la validità di:

  • altre metodologie di consolidata validità;
  • il disciplinare tecnico, presente nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, relativo al segnalamento temporaneo delle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare.

Quali aziende sono interessate dal decreto?

Il Decreto che introduce importanti cambiamenti nella gestione della sicurezza del lavoro nei cantieri stradali e nell’apposizione della segnaletica stradale, coinvolge numerose organizzazioni.

In particolare, risultano direttamente interessate le aziende che svolgono attività di cantieristica stradale in presenza di traffico veicolare. In questi casi, al fine di preservare la sicurezza dei lavoratori ed evitare possibili incidenti, il corretto utilizzo di una idonea segnaletica stradale si rivela fondamentale. È evidente, infatti, come l’indicazione della presenza di pericolo e di possibili deviazioni del traffico aiuti tanto chi è alla guida quanto i lavoratori impegnati nei cantieri.

Novità

Il Decreto, che in parte conferma la configurazione del precedente D.M., presenta importanti modifiche nella gestione della sicurezza nei cantieri stradali e nella posa della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare.

Con la variazione nel comma 2 dell’art. 2, si sottolinea come anche il coordinatore, quando nominato, deve fornire evidenza dei criteri minimi nei documenti di sicurezza, al pari dei gestori delle infrastrutture e delle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie. Questo significa che tali aspetti devono essere indicati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Con l’abrogazione del Decreto del 4 marzo 2013, diversi cambiamenti introdotti coinvolgono direttamente l’ambito della formazione.

L’articolo 3 indica come, in merito alle nuove procedure sulla gestione della sicurezza nei cantieri stradali, il compito di formare e addestrare gli addetti adibiti alle attività di segnaletica stradale spetti ai datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie.

Un altro cambiamento interessa sia il modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti che la transizione da lavoratore a preposto. Infatti, con il nuovo Decreto è stabilito che l’aggiornamento, che si può effettuare anche sul luogo di lavoro, sia realizzato nel quinquennio successivo al corso di formazione, quindi non più ogni quattro anni. La durata minima degli interventi formativi, poi, viene estesa da tre a sei ore.

Inoltre, qualora abbia già completato il percorso formativo come lavoratore, il nuovo preposto è chiamato ad integrare la formazione con un corso di quattro ore e una verifica finale. In questo caso, i contenuti della formazione, oltre alla parte tecnica, comprendono un modulo dedicato alla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento.

Proprio i contenuti inerenti alla sicurezza nei cantieri stradali e alla segnaletica in presenza di traffico veicolare costituiscono l’oggetto di un’altra novità introdotta dal Decreto. Infatti, pur rimanendo valida la differenziazione del percorso formativo per categoria di strada:

  • sono stati eliminati riferimenti alla legislazione generale di sicurezza;
  • le tecniche di integrazione e revisione della segnaletica per cantieri sono diventate un nuovo argomento formativo.

Per quanto riguarda appunto il tema della formazione, il nuovo D.M. 22/1/19 rispetto al precedente D.M. 4/3/13, prevede:

  • un numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione di 35, anziché 25 come previsto in precedenza;
  • la possibilità di integrare con un percorso formativo di 4 ore la formazione del lavoratore, al fine di consentirgli di assumere il ruolo di preposto;
  • lo svolgimento della formazione di aggiornamento ogni 5 anni, anziché ogni 4 come previsto in precedenza, attraverso un corso di formazione di 6 ore.

Scarica il Decreto Ministeriale del 10/07/2002

Scarica il Decreto Ministeriale del 22/01/2019

Fonte: lavoro.gov.it