Le lastre dismesse di asfalto derivano dalla demolizione di un manufatto che ha per oggetto un’opera costruita dall’uomo, mentre le terre e rocce derivano da attività di escavazione che ha per oggetto il terreno.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 12230/2014) ha confermato la condanna per trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, nei confronti del titolare di una ditta di lavori edili stradali, sorpreso a trasportare lastre dismesse di asfalto (Cer 170302) senza essere iscritto all’Albo gestori ambientali.
Il reato di trasporto non autorizzato sanzionato dall’articolo 256 del Dlgs 152/2006, ricorda la Suprema Corte, è integrato anche in presenza di una condotta occasionale, non essendo richiesta né continuità del trasporto, né abitualità della condotta.
La Cassazione è inoltre “ferma” nel ritenere assoggettabile a confisca obbligatoria l’automezzo adibito al trasporto dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 259 dello stesso “Codice ambientale”, norma che trova il suo fondamento non nelle pericolosità intrinseca della cosa, ma sulla base della funzione dissuasiva e generalpreventiva attribuitale dal Legislatore.
Fonte: ReteAmbiente