Le novità nella Legge di Bilancio 2019

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021“.

Si segnalano, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1:

• Maggiorazione delle sanzioni – Comma 445
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono aumentati, come previsto nella lettera d) del comma 445 gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nella misura:
– del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
– del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

• Controllo di prevenzione incendi per gli edifici storici – Commi da 566 a 568
Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
Tutti i ministeri interessati dovranno provvedere nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 566.

• Inquinamento acustico – Comma 746
Ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Modificato l’art. 6-ter del DL 30 dicembre 2008, n. 208.

• Pneumatici fuori uso – Commi 751 e 752
Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, sono state apportate modifiche all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
– è stato aggiunto al comma 1 il seguente periodo “Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque
– è stato aggiunto il comma 3-bis “I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale“.

• Plastiche monouso – Comma 802
E’ introdotto, nel Titolo II (Gestione degli imballaggi) della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’art. 226-quater “Plastiche monouso” che impone specifici compiti ai produttori di plastica: su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023 dovranno adottare modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica, utilizzare entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri. Per queste finalità dovranno promuovere la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili; elaborare standard qualitativi; sviluppare tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso; informare sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore; infine, viene appositamente istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019.

• Revisioni periodiche dei veicoli – Comma 1049
Viene modificato l’art. 80 (Revisioni) del Nuovo codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Nel comma 8, le parole: «ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t» sono sostituite dalle seguenti: «o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)».

• Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto – Comma 1141
E’ prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi “Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018…

fonte: ARS Edizioni Informatiche