L’abbandono e l’ammasso di rifiuti hanno in comune il carattere dell’occasionalità della condotta che li distingue dal comportamento che configura invece il reato di discarica, continuo e di tipo imprenditoriale. La Cassazione chiarisce (sentenza 26 marzo 2012, n. 11595) che il reato di abbandono di rifiuti è punibile con la pena amministrativa e con quella penale a seconda del soggetto che lo commette: se si tratta infatti di un privato, la sanzione è amministrativa (articolo 255, comma 1, Dlgs 152/2006), se si tratta di un soggetto qualificato (titolare di imprese o responsabile di enti) la sanzione è penale (articolo 256, comma 2). Inoltre, in caso di reato commesso da un soggetto qualificato e qualora la gestione illecita abbia riguardato rifiuti non pericolosi sarà applicabile la pena dell’arresto o dell’ammenda, qualora si sia trattato di rifiuti pericolosi si applicheranno entrambe le pene.