Dal 25/11/2014 è in vigore la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014.
Questa Legge contiene anche importanti modifiche al Dlgs 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
In base alle modifiche apportate agli articoli 28 (oggetto della valutazione dei rischi) e 29 (modalità di effettuazione della valutazione) del Dlgs 81/2008, il datore di lavoro deve rispettivamente: in caso di costruzione di nuova impresa, dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione all’adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi su misure di prevenzione e protezione attuate, dispositivi di protezione adottati, misure di miglioramento della sicurezza, procedure, ruoli e soggetti responsabili dell’attuazione delle misure, mansioni che espongono lavoratori a rischi specifici; in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, dare stessa evidenza all’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione. Inoltre in entrambi i casi deve essere data immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché accesso, su richiesta, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il provvedimento contiene anche alcune disposizioni in materia ambientale (artt. 17-19). Nell’art. 19, per garantire la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, nonché con la Direttiva 2000/14/CE dedicata all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della Legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina vigente in tema di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.