Legge sulle professioni non regolamentate

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 4/2013 e lo statuto delle professioni non regolamentate è entrato in vigore il 10 febbraio 2013. La nuova legge riguarda tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitabili mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. Sono escluse le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, già disciplinati da specifiche normative.
Sono dunque coinvolti professionisti come designer d’interni, conservatori dei beni architettonici, archeologi, restauratori, amministratori di condominio, pubblicitari, informatici, fotografi.….
Chiunque svolga questo tipo di professione, dovrà riportare gli estremi della nuova legge in ogni documento e rapporto scritto con il cliente; l’inadempimento sarà perseguito come pratica commerciale scorretta e sanzionata ai sensi del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).
Per valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche i professionisti interessati dalle nuove norme potranno costituire associazioni professionali di natura privatistica, su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva.
Le associazioni dovranno: adottare un codice di condotta, promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, vigilare sulla condotta professionale degli associati, stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice. Potranno, inoltre, attivare uno sportello per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.
Alle associazioni è vietato usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. Le associazioni potranno autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi.
L’elenco delle associazioni professionali sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
È consentito al singolo professionista, che raggiunga determinati standard previsti dalla norma tecnica, di ottenere una certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l’Ente nazionale di accreditamento.