Lo sversamento di scarico di frantoio è lecito su terreno solo se di utilità agricola

Sversare sul terreno acque di vegetazione da attività di molitura delle olive è possibile se tale attività ha un’utilità a fini agricoli rimanendo quindi soggetta alle procedure sulla disciplina delle acque ex Dlgs 152/2006 (parte terza). In caso contrario può rientrare nella disciplina dei rifiuti integrando il reato di abbandono o deposito incontrollato.
La Corte di Cassazione (sentenza 8 gennaio 2013, n. 512) ha annullato la sentenza di merito che assolveva i titolari di un frantoio dal reato ex articolo 256, commi 1, lettera a) e 2, Dlgs 152/2006 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) per avere abbandonato nel terreno acque di vegetazione e sanse da molitura di olive. L’utilizzo agronomico dei reflui oleari se ha una utilità a fini agricoli rientra nel regime di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ex articoli 74 e 112, Dlgs 152/2006. Se invece tale utilizzazione non è effettuata in modo corretto, scatta la disciplina dei rifiuti: l’abbandono sul terreno integra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006.
Quanto alla sansa, i titolari del frantoio la hanno considerata “sottoprodotto” in quando usata come ammendante per il terreno. Invero, se il Giudice del merito aveva correttamente distinto tra acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e sansa, potendosi applicare solo alle prime la possibilità di utilizzazione agronomica ex articolo 74, comma 1, lettera p), Dlgs 152/2006, nessuna prova era stata fornita sulla “certezza” di utilizzazione della sansa come ammendante così come richiesto dall’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006.