Ministero Ambiente: circolare interpretativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)

Il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato una circolare recante chiarimenti interpretativi inerenti la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute a seguito dell’entrata in vigore del DPR 59/2013.
Il DPR 59/2013 è entrato in vigore il 13 giugno 2013 in attuazione della L. 35 del 2012 ( cd Semplifica Italia) e rappresenta uno strumento di semplificazione per le imprese.
L’Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento, adottato dalla Provincia quale autorità competente e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Questa sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, raccogliendo in un’unica autorizzazione anche fino a 7 diverse autorizzazioni che prima dovevano essere ottenute singolarmente, quali:
* autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
* comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
* autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
* autorizzazione generale di cui all’articolo 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
* comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge n. 447 del 26/10/1995;
* autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 99 del 27/01/1992;
* comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Le Regioni potranno, inoltre, fare confluire nell’autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) anche altre autorizzazioni, notifiche e autorizzazioni non elencate nel DPR 59/2013.
Cosa dice la circolare? I quesiti di particolare interesse sono 2, che riportiamo.
Il primo quesito attiene ai soggetti che possono beneficiare dell’AUA.
Il Ministro a questo proposito chiarisce che un impianto produttivo non soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) è soggetto ad AUA anche quando il gestore è una grande impresa. Non è pertanto necessario che il gestore appartenga alla categoria delle piccole e medie imprese (PMI).
Il secondo quesito si articola in sotto quesiti ed attiene alla natura obbligatoria o facoltativa dell’AUA., in sostanza il gestore dell’impianto produttivo è obbligato oppure no a richiedere l’AUA invece dei singoli atti autorizzativi ?
Come abbiamo visto sopra, l’AUA sostituisce una serie di atti autorizzativi/abilitativi e si pone, pertanto, la necessità di comprendere se la richiesta di AUA è obbligatoria alla scadenza del primo degli atti autorizzativi/abilitativi o in un momento diverso.
Il dubbio nasce dalla previsione dell’articolo 10, co. 2, del D.P.R. 59/2013 secondo cui “L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito“. Si dice “può” e non “deve”.
A tale proposito la circolare precisa che scatta l’obbligo di richiedere l’AUA alla scadenza primo titolo abilitativo/autorizzativo .
A questa regola si affiancano due eccezioni consistenti nell’opportunità per il gestore:
* di non avvalersi dell’AUA qualora l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni,
* di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni.

L’AUA deve essere richiesta anche se il primo atto a scadere è una comunicazione, anche in questo caso è obbligatorio presentare la domanda di AUA.
Quando l’attività è soggetta ad autorizzazioni di carattere generale e ad altre autorizzazioni/comunicazioni sostituite da AUA, se scade per prima l’autorizzazione generale nasce la facoltà e non obbligo di chiedere l’AUA.
Lo stesso accade nell’ipotesi in cui l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni, oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, non l’obbligo, di richiedere l’AUA.

Fonte: ARPAT