Più chiarezza su cosa è e cosa non è “imballaggio” ai sensi della “storica” direttiva 94/62/Ce sui rifiuti da imballaggio. La necessità di eliminare imprecisioni e ambiguità della normativa pregressa ha spinto la Commissione ad emanare la direttiva 2013/2/Ue che sostituisce l’allegato I della direttiva 94/62/Ce. L’allegato I della direttiva 94/62/Ce definisce, per ogni tipo di imballaggio (“primario”, “secondario” e “terziario”) quali prodotti siano imballaggio e quindi soggetti alla disciplina della stessa direttiva e quali non lo siano. L’articolo 3 della direttiva fissa i criteri generali e demanda all’allegato I di definire esempi illustrativi di tali criteri. L’intervento della direttiva 2013/2/Ue è assai più radicale ed è dovuto alla necessità di eliminare ambiguità di interpretazione, evitare imprecisioni e creare parità di trattamento nei vari Stati membri (dove la discussione su cosa sia o non sia imballaggio è accesa e ha portato a differenti vedute). Secondo i nuovi criteri, cui gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 30 settembre 2013, sono “imballaggio”, tra le altre, le grucce per abiti (ma solo se vendute insieme all’abito), i rotoli per alluminio, pellicola o carta, le scatole di fiammiferi, piatti e tazze monouso. Non sono “imballaggio” i budelli per salumi, le bustine solubili per detersivi, le posate monouso, i lumini per tombe.