Non esiste “omologa” per gli impianti mobili di trattamento rifiuti

L’autorizzazione ex articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 non viene richiesta né rilasciata per un astratto modello o brevetto di macchinario, ma è inscindibilmente correlata ad ogni specifico impianto. È quanto affermato dal Tar Piemonte (sentenza 171/2012) in occasione del rigetto di un ricorso presentato contro un provvedimento della Provincia che, dopo aver riscontrato la non corrispondenza tra i due impianti oggetto di una procedura di voltura dell’autorizzazione, aveva respinto una domanda di variazione della titolarità di autorizzazione all’esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti pericolosi. Questo perché l’interesse pubblico sotteso alla disciplina ex Dlgs 152/2006, come sottolineato dal Giudice amministrativo nelle motivazioni della sentenza, è quello di impedire che venga esercitata un’attività relativa ai rifiuti pericolosi da un impianto mobile che non è mai stato autorizzato né valutato in sede di istruttoria tecnica.