Sparizione del “rinnovo periodico”, presentazione della “relazione di riferimento”. Sono alcuni chiarimenti che il Ministero dell’Ambiente inserisce nella Circolare 29 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab in merito alla nuova disciplina dell’Aia post Dlgs 46/2014.
Il Dlgs 46/2014 ha modificato notevolmente il Titolo III-bis, parte seconda, Dlgs 152/2006 introducendo diverse novità e il documento ministeriale chiarisce alcuni punti della normativa in modo da consentire agli Uffici una applicazione omogenea della stessa. Il Dicastero ambientale, tra l’altro precisa che le nuove norme cancellano il rinnovo periodico ogni 5, 6 o 8 anni dell’Aia prima disciplinato dall’articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3, del Dlgs 152/2006. I procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame.
Quanto poi alla relazione di riferimento che va presentata in sede di richiesta o rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (articolo 29-ter, comma 1, lettera m) Dlgs 152/2006), il Ministero precisa che la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’Aia, ma elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione.
Fonte: ReteAmbiente